Le linee guida per il trasporto degli animali
La legislazione europea e nazionale impone una rigorosa selezione delle condizioni di trasporto per gli animali, al fine di ridurre al minimo i rischi per la loro salute e per quella umana. Il Regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce i criteri di idoneità degli animali, vietando il trasporto di esemplari in condizioni fisiche che li rendano vulnerabili a lesioni o sofferenze. In particolare, ogni viaggio deve essere pianificato con l’obiettivo di minimizzare i livelli di stress sugli animali, poiché condizioni di viaggio inadeguate, come spazi ristretti, temperature estreme, eccessiva durata del tragitto senza sosta, non solo possono causare sofferenze ma anche aumentare la suscettibilità degli animali a infezioni batteriche. Questa suscettibilità, a sua volta, può costituire un pericolo di trasmissione di patogeni resistenti agli antimicrobici, ponendo serie implicazioni per la salute pubblica (Regolamento (CE) n. 1/2005, Allegato I, Capo I,punto 1). Un uso frequente o non necessario di antibiotici negli animali può contribuire all’insorgenza e alla diffusione di ceppi batterici resistenti, che rappresentano una minaccia per la salute umana e animale. Infatti, condizioni stressanti o inadeguate durante il trasporto possono favorire l’insorgenza di infezioni che, in molti casi, vengono trattate con antibiotici ad ampio spettro, il cui uso potrebbe essere evitato attraverso l’applicazione delle corrette procedure volte alla prevenzione delle infezioni.
In quest’ottica, la normativa europea mira a garantire che il trasporto sia gestito con pratiche sicure e conformi, minimizzando i fattori di rischio associati a patogeni resistenti. Il coordinamento tra trasportatori, veterinari e autorità sanitarie, pertanto, è essenziale per evitare un uso eccessivo di antibiotici, promuovendo pratiche che riducano la necessità di trattamenti antimicrobici e migliorino la resilienza degli animali durante il trasporto.
Requisiti operativi e documentazione obbligatoria per il trasporto animale
Il trasporto di animali deve avvenire in conformità a norme precise che regolano tanto il mezzo quanto le modalità operative:
- Codice della strada e ss.mm.ii – in particolare comma 6 dell’articolo 169 che stabilisce “è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati”.
- Regolamento (CE) n. 1/2005 in caso di trasporto con finalità economiche – in tale definizione rientra anche il trasporto effettuato, oltre che da ditte professionalmente riconosciute, anche da volontari e Associazioni protezionistiche, direttamente o tramite terzi, qualora vi sia un corrispettivo economico a qualsiasi titolo.
Ogni trasporto deve rispettare le esigenze etologiche e fisiologiche della specie coinvolta. Per i viaggi prolungati, sono previste soste per consentire agli animali di soddisfare i bisogni fisiologici, ricevere acqua e, se necessario, alimentazione. In ogni trasporto (sia che coinvolga animali da reddito sia da compagnia), è essenziale dotarsi di documenti appropriati per verifiche da parte delle autorità, come la "Dichiarazione di Provenienza e di Destinazione degli Animali" (Modello 4) per animali da reddito e il "Modello A" per animali da compagnia (vedi allegato). Questi documenti riportano dati essenziali quali l’identificazione degli animali, i trattamenti sanitari ricevuti, e le certificazioni del mezzo e dei trasportatori.
Per garantire l’idoneità del trasporto, i controlli sono eseguiti da parte dei Servizi Veterinari ufficiali e delle forze dell’ordine, secondo l’art. 13 della legge n. 689/1981. La verifica dello stato di salute e del benessere degli animali durante il trasporto e alla destinazione deve essere effettuata da veterinari ufficiali o da veterinari liberi professionisti designati.
La documentazione obbligatoria per ciascun viaggio comprende:
- autorizzazione del trasportatore (tipo 1, tipo 2)
- certificato di omologazione del mezzo per viaggi superiori alle 8 ore
- documento con indicazioni per la somministrazione di cibo e acqua (secondo la durata del viaggio)
- documento commerciale di trasporto (CMR)
- documento di trasporto che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento (CE) n. 1/2005
Per quel che concerne l’identificazione e gestione del rischio sanitario la normativa prevede che ogni animale debba essere:
- identificato tramite microchip individuale o tatuaggio se quest’ultimo è chiaramente leggibile e apposto prima del 3 luglio 2011
- scortato dal passaporto individuale, nel quale, nelle apposite sezioni, devono essere riportati: il numero del microchip, l’attestazione della vaccinazione per la rabbia in corso di validità e della visita veterinaria eseguita nelle 48 ore precedenti la partenza
- La partita deve essere:
- notificata nel sistema TRACES
- preavvisata dal primo destinatario registrato e convenzionato all’UVAC e al Servizio Veterinario ufficiale competenti per territorio
- scortata dal certificato sanitario cumulativo
Allo stesso modo, in merito ai mezzi di trasporto e ai requisiti del conducente la normativa prevede che:
- il conducente deve essere in possesso della patente di guida
- sul mezzo deve essere presente il libretto di circolazione
- il mezzo deve essere assicurato
- il mezzo di trasporto e/o i contenitori devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile dalla dicitura “ANIMALI VIVI”
Di non minore importanza, in proposito, è l’importanza della formazione degli operatori del trasporto, dai conducenti ai gestori delle strutture logistiche, per garantire il rispetto delle normative e la gestione etica degli animali. L’addestramento in materia di benessere animale, identificazione dei segni di stress e pratiche di primo soccorso veterinario costituisce un requisito indispensabile per prevenire episodi di abuso e per promuovere un approccio responsabile verso la salute animale. Formare gli operatori sul ruolo del trasporto nella prevenzione della resistenza antimicrobica sensibilizza l’intera catena di gestione, riducendo comportamenti che possano richiedere trattamenti antimicrobici inappropriati.
Il rispetto delle normative sul trasporto degli animali, dunque, rappresenta non solo una misura di tutela del benessere animale, ma anche una componente essenziale per la prevenzione dell’antimicrobico resistenza. Peraltro, un sistema di trasporto animale rigoroso e documentato permette di minimizzare i rischi di stress e di infezioni durante il viaggio, riducendo così la necessità di trattamenti antibiotici e prevenendo la diffusione di agenti patogeni resistenti. La conformità a queste linee guida richiede un impegno collettivo da parte di tutti gli attori coinvolti, dai trasportatori alle autorità sanitarie, promuovendo una salute pubblica sostenibile attraverso pratiche di trasporto responsabili.
In quest’ambito, il trasporto di animali all’interno dell’Unione Europea e verso paesi terzi presenta sfide significative in termini di regolamentazione e controllo. L’armonizzazione delle normative non è solo una questione di uniformità delle leggi, ma un elemento cruciale per prevenire la diffusione di patogeni e resistenze antimicrobiche tra diversi territori. La collaborazione tra Stati membri e agenzie come l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rappresenta una strategia fondamentale per stabilire standard condivisi di sicurezza, salute e benessere animale. Uno sviluppo normativo coordinato è particolarmente rilevante per gli animali destinati all’allevamento intensivo, nei quali l’uso di antimicrobici è spesso elevato e dove la prevenzione della resistenza antimicrobica deve essere prioritario
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